Statuto

TITOLO I – Denominazione – sede – durata – scopi della Fondazione

Articolo 1 – Denominazione e durata

1.1 È costituita, su iniziativa del Consiglio di Bacino Priula unitamente ai Comuni di Asolo, Breda di Piave, Casale sul Sile, Istrana, Maser, Maserada sul Piave, Morgano, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, Susegana, Trevignano, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, Zero Branco e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso – Belluno, la fondazione di partecipazione denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Priula” (la “Fondazione” o “CER“), dotata di personalità giuridica di diritto privato, secondo e nel rispetto della disciplina posta dall’articolo 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs n. 199 dell’8 novembre 2021 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2 La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede e Ambito territoriale

2.1 La Fondazione ha sede in Villorba (TV), Frazione Fontane, Via Donatori del Sangue n. 1. Possono essere costituiti uffici o altre sedi secondarie in base alle determinazioni delle finalità proprie della Fondazione e alla determinazione degli Organi della Fondazione.

2.2 La Fondazione opera nell’ambito della Regione Veneto, nel territorio dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, nonché nel territorio degli altri Comuni ove sono ubicati gli impianti e i POD dei soggetti che assumono la qualità di Fondatori, anche ai sensi dell’art. 5 che segue, purché ubicati nel territorio regionale (”Ambito territoriale“).

Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio di riferimento non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 – Statuto e Regolamento

3.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 199/2021, della legge regionale n. 16/2022, nonché delle disposizioni generali in materia di fondazioni e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3.2 Il Consiglio di amministrazione elabora il primo Regolamento di esecuzione dello Statuto, nel quale sono contenute le regole operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell’energia elettrica. In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal d.m. 414 del 7.12.2023, il Regolamento assicura che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B del citato provvedimento, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il primo Regolamento è approvato dall’Assemblea dei Fondatori.

3.3 Il Regolamento approvato ai sensi dell’articolo 3.2 può essere modificato, nel corso della vita della Fondazione, con deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori su proposta di modifica approvata dell’Assemblea plenaria o, in alternativa, dalle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo oppure su proposta sottoscritta da un terzo dei Partecipanti.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l’obiettivo di svolgere a vantaggio delle Comunità locali del proprio Ambito territoriale attività di interesse generale in particolare nel settore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della produzione, dell’accumulo e della condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

4.2 In particolare, le attività della Fondazione sono orientate prevalentemente a procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i suoi membri. In particolare, la Fondazione promuove:

a) la tutela dell’ambiente e la transizione energetica;

b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti;

c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l’aggregazione, l’accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;

d) l’autosufficienza energetica;

e) il contrasto alla povertà energetica;

f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;

g) l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;

h) il reimpiego dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non autoconsumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

4.3 Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021;

b) organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica;

c) gestione dei rapporti con il GSE quale referente e mandataria delle configurazioni di autoconsumo collettivo;

d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell’ambito della Comunità Energetica nel perimetro di ciascuna cabina primaria;

f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;

g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell’energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021;

h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall’articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo diritto;

i) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

j) promozione dell’attività della Fondazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;

k) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

l) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell’oggetto dell’attività della Fondazione;

m) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti all’ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l’acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

4.4 La Fondazione può inoltre svolgere attività di supporto a favore di altre Comunità Energetiche Rinnovabili attive nell’Ambito territoriale di riferimento.

4.5 La Fondazione può esercitare ogni altra attività strumentale e ritenuta utile ed in particolare:

a) attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili;

b) individuare opportunità di finanziamento e opportunità di partnership per la creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionale, nazionali ed europee;

c) promuovere o partecipare a eventi di formazione, promozione e sensibilizzazione dell’attività della Fondazione e della produzione e condivisione dell’energia rinnovabile;

d) partecipare o supportare attività di ricerca nel settore delle fonti da energia rinnovabile anche in collaborazione con istituti scientifici pubblici o privati;

e) partecipare, promuovere o sviluppare politiche di pianificazione territoriale per l’energia a beneficio dei membri o di altri enti territoriali;

f) organizzare e offrire servizi accessori o complementari alle attività elencate nei punti precedenti;

g) prestare ogni qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti.

4.6 Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II – FONDATORI E PARTECIPANTI

Articolo 5 – Fondatori

5.1 Hanno la qualifica di Fondatori gli Enti pubblici che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione, apportando le risorse economiche, umane e strumentali necessarie al suo funzionamento, nonché gli Enti pubblici che, entro la data di costituzione della Fondazione, abbiano deliberato l’interesse ad aderire alla CER, purché l’adesione formale abbia luogo entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla costituzione della fondazione. L’acquisto ed il mantenimento della qualifica di Fondatori sono consentiti soltanto a soggetti che, a norma dell’art. 31, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021, possano esercitare i poteri di controllo sulle CER.

5.2 Ai Fondatori spettano, rispettivamente, anche i diritti dei Produttori e dei Consumatori a seconda che partecipino alla configurazione di autoconsumo della CER apportando o meno impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella loro disponibilità.

5.3 La qualifica di Fondatore si perde:

a) per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;

b) per perdita dei requisiti per l’esercizio dei poteri di controllo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, accertata dall’Assemblea dei Fondatori;

c) per esclusione, deliberata dall’Assemblea dei Fondatori in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione o nel caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Fondazione.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni dell’art. 9.

Articolo 6 – Partecipanti alla CER

6.1 La CER si basa sulla partecipazione libera e volontaria dei clienti finali del servizio elettrico.

6.2 Possono partecipare alla CER le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali, le amministrazioni e le autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale e le associazioni che siano titolari di una utenza per l’approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione (“POD”) ubicata all’interno dell’Ambito Territoriale della CER.

6.3 Con riferimento alle imprese, in qualunque forma costituite:

a) la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;

b) non è ammessa la partecipazione di Grandi Imprese. Il raggiungimento delle soglie previste dalla legge per la qualificazione come Grande Impresa è causa di perdita della qualità di partecipante alla CER.

6.4 Tutte le persone fisiche ed i soggetti giuridici che possiedano i requisiti per la partecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispettivamente, la qualifica di Produttori, Consumatori o Ordinari sulla base dei seguenti criteri:

a) sono Produttori i soggetti che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nell’Ambito territoriale della CER, che garantiscano la generazione di un’eccedenza di produzione significativa e costante da immettere in rete ai fini della condivisione nella configurazione di autoconsumo collettivo, e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l’energia prodotta e maturare la tariffa incentivante prevista;

b) sono Consumatori i soggetti titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una delle cabine primarie incluse nell’Ambito Territoriale della CER e che condividono i propri consumi di energia elettrica all’interno della Comunità Energetica, ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o che apportino impianti destinati in misura prevalente all’autoconsumo e che pertanto non siano idonei ad immettere in rete ai fini della condivisione nella configurazione di autoconsumo collettivo un’eccedenza di produzione significativa e costante;

c) sono Ordinari i soggetti che partecipano alla Fondazione, sostenendone le attività o fruendo dei servizi prestati dalla Comunità, senza aderire ad una configurazione di autoconsumo collettivo.

Il Regolamento di esecuzione dello Statuto può fissare gli ulteriori criteri, oggettivi e non discriminatori, per l’inclusione dei membri della CER nell’una o nell’altra categoria.

6.5 I membri Produttori e Consumatori saranno suddivisi in sottogruppi coincidenti con le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione e nelle quali sono inseriti.

6.6 La Fondazione e le altre CER attive nell’Ambito territoriale di riferimento che intendano avvalersi del supporto ai sensi dell’art. 4.4 stipulano una apposita convenzione, con la quale sono definiti gli ambiti di cooperazione. La Convenzione è approvata dal Consiglio di amministrazione. Qualora la Convenzione preveda la gestione da parte della Fondazione degli aspetti relativi all’applicazione della Tariffa incentivante per la condivisione dell’energia elettrica o lo svolgimento di attività accessorie, le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite da quella CER sono equiparate, quanto alla gestione, alle configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione. La Convenzione può inoltre prevedere che ai partecipanti di queste CER siano attribuiti, anche a determinati effetti, i diritti attribuiti ai Partecipanti alla fondazione con la qualifica di Produttori, Consumatori o Ordinari.

Articolo 7 -Modalità di ammissione e quota di partecipazione

7.1 Chiunque intenda partecipare alla CER può farne domanda al Consiglio di amministrazione.

7.2 Possono partecipare alla CER, nella categoria degli Ordinari, le persone fisiche ed i soggetti giuridici che dimostrino un collegamento effettivo con l’Ambito territoriale della Fondazione, con eccezione delle grandi imprese. Le piccole e medie imprese possono aderire a condizione che la partecipazione alla CER non ne costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. Non è consentita la partecipazione:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Fondazione;

d) a piccole e medie imprese la cui attività prevalente sia contraddistinta dai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00.

7.3 Possono partecipare alle configurazioni di autoconsumo costituite dalla CER tutti i clienti finali che abbiano i requisiti previsti dal paragrafo che precede. Inoltre:

a) per l’adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l’interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall’origine per essere incluso nella CER;

b) per l’adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l’interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD inseriti nel perimetro della configurazione di autoconsumo.

7.4 Il Regolamento di esecuzione dello Statuto può variare i requisiti di ammissione, in senso più favorevole o più restrittivo, per adeguarli ad intervenute modifiche delle leggi, dei regolamenti e delle regole tecniche applicabili, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

7.5 Alla domanda devono essere inclusi i documenti ed i dati previsti dal Regolamento per la verifica dei requisiti per l’ammissione. L’efficacia dell’ammissione è condizionata al versamento della quota di adesione eventualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.

7.6 La domanda di adesione è valutata dal Consiglio di amministrazione il quale, nel pronunciarsi su di essa entro sessanta giorni, valuta la sussistenza dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Nella valutazione delle domande di ammissione, il Consiglio di amministrazione dovrà tenere in particolare considerazione le necessarie esigenze di bilanciamento della Comunità energetica rinnovabile con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

7.7 Alla domanda di adesione deve essere allegata una dichiarazione di accettazione di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento.

7.8 All’atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante membro della CER ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla propria partecipazione alla CER.

7.9 In caso di rifiuto della domanda di adesione, l’interessato può impugnare la decisione del Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rifiuto mediante ricorso all’Assemblea plenaria.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei partecipanti

8.1 Tutti coloro che aderiscono alla CER, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a contrastare la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

I partecipanti della CER mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

8.2 Tutti i membri della CER hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;

b) concorrere, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla definizione delle attività della Fondazione e alla destinazione delle risorse generate dall’attività della fondazione, eleggere gli organi della Fondazione nei limiti del presente statuto;

c) esaminare i libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di amministrazione, il quale ne consentirà la consultazione personale presso la sede della Fondazione, con la facoltà di estrarne copie, anche parziali, a fronte del rimborso delle spese.

8.3 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono di norma gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

8.4 I membri della CER hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di versare le quote partecipative o contributi, se previsti, secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

8.5 Con l’adesione alla Fondazione, coloro che aderiscono ad una configurazione di autoconsumo collettivo conferiscono alla Fondazione mandato irrevocabile fino a quando duri la loro partecipazione alla configurazione di autoconsumo:

a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai fini dell’ottenimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., dei benefici previsti per la valorizzazione e l’incentivazione dell’energia condivisa individuando unicamente nella Fondazione il soggetto responsabile dell’immissione in rete e della valorizzazione economica dell’energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa;

b) a ripartire l’energia elettrica condivisa e il relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dal Regolamento.

Articolo 9 – Recesso, decadenza ed esclusione dei partecipanti

9.1 I partecipanti alla CER cessano di parteciparvi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

9.2 Il recesso può essere comunicato in ogni momento per iscritto dal partecipante e determina automaticamente anche l’uscita dalla configurazione di autoconsumo della quale sia parte, fermi restando, per i Produttori, qualora il Consiglio di amministrazione decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal medesimo nella comunicazione di recesso, purché non anteriore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

9.3 È causa di decadenza e, quindi, di esclusione dalla CER la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto. I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione il venir meno dei requisiti. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al successivo punto 9.5. Con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente e la conseguente dichiarazione di decadenza resa dal Consiglio di amministrazione, viene meno sia la partecipazione alla configurazione di autoconsumo che qualsiasi beneficio connesso.

9.4 L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione solo per grave e ripetuto inadempimento degli obblighi che derivano dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, sono indicati:

a) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;

b) mancata osservanza e inadempimento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;

d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Per gli enti e/o le persone giuridiche, l’esclusione dalla Fondazione può aver luogo anche a seguito di:

a) trasformazione, fusione e scissione o, comunque, variazione della partecipazione di controllo dell’ente e/o della persona giuridica incompatibile con lo scopo, finalità e attività della Fondazione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

d) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.5 Il Consiglio di amministrazione comunica per iscritto al partecipante l’avvio dell’istruttoria per l’accertamento delle cause di esclusione o decadenza rilevate. Il partecipante può, nei trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione, formulare le proprie osservazioni. Decorso detto termine, il Consiglio di amministrazione decide sull’esclusione o decadenza con provvedimento motivato. L’interessato può proporre ricorso all’Assemblea plenaria, che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

9.6 Il membro receduto, decaduto o escluso non può ottenere il rimborso delle quote partecipative, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi diversamente.

9.7 Vi è successione nella posizione di un membro ogniqualvolta vi sia cessione del punto di prelievo o di immissione dell’energia elettrica. In tale circostanza, il membro si impegna a comunicare al subentrante l’esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro perché possa essere realizzato effettivamente il subentro. Il subentrante subentra esclusivamente nella qualità di membro e non anche negli eventuali obblighi assunti dal cedente.

9.8 Nel caso di morte di un membro, gli eredi o coloro che gli succedono nel punto di prelievo o di immissione succedono automaticamente nella qualità di membro, salvo il normale diritto di recesso loro o della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione, nei casi di cui ai punti 9.7 e 9.8, valuta la sussistenza dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, secondo quanto stabilito al punto 7.6 che precede. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui ai punti 7.7, 7.8 e 7.9.

9.9 Ogni partecipante o Fondatore può in ogni momento comunicare il recesso dalla configurazione di autoconsumo, con comunicazione data per iscritto al Consiglio di amministrazione. Si osservano, in quanto compatibili, le previsioni relative al recesso dalla Fondazione. I partecipanti che recedono dalla configurazione di autoconsumo collettivo mantenendo la propria partecipazione alla CER assumono la qualifica di Ordinari.

TITOLO III – Organi della Fondazione

Articolo 10 – Organi della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

a) l’Assemblea dei Fondatori;

b) l’Assemblea plenaria;

c) le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo;

d) il Consiglio di amministrazione;

e) il Presidente;

f) l’Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti.

10.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

Articolo 11 – Assemblea dei Fondatori

11.1 L’assemblea è composta da tutti i Fondatori. Nel caso di persone giuridiche ed enti pubblici, vi prende parte il legale rappresentante pro tempore o suo delegato.

11.2     L’assemblea dei Fondatori:

a) approva il Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e d) D.Lgs. n. 199/2021 e le sue modifiche;

b) approva la costituzione delle singole configurazioni di autoconsumo collettivo;

c) determina gli indirizzi generali della Fondazione e i relativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimenti del patrimonio della Fondazione;

d) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

e) approva altri regolamenti contenenti regole di dettaglio per l’esecuzione dello Statuto;

f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge applicabili e salve le competenze dell’Autorità di controllo.

11.3 L’Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei membri fondatori. L’Assemblea dei Fondatori è convocata mediante pec, lettera raccomandata o comunque con mezzi idonei dai quali si abbia prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. La convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. In caso di urgenza o necessità la convocazione può essere inviata anche 2 (due) giorni prima della data programmata per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

11.4 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. L’Assemblea nomina al proprio interno un segretario della riunione. Delle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

11.5 A ciascun Fondatore sono attribuiti diritti di voto differenziati sulla base dei seguenti criteri:

a) ai Comuni sono attribuiti diritti di voto, espressi in millesimi, proporzionali al numero di residenti rispetto alla popolazione complessiva di tutti i Comuni che abbiano la qualifica di Fondatore, così come risultante dall’ultimo censimento ISTAT;

b) agli altri enti territoriali e autorità locali sono attribuiti i medesimi diritti di voto spettanti al Comune con la maggiore popolazione.

In sede di prima applicazione, i diritti di voto spettanti a ciascun Fondatore sono determinati nell’atto costitutivo della Fondazione. Successivamente, i diritti di voto sono aggiornati entro sei mesi dalla pubblicazione dei dati del censimento generale ISTAT nonché in caso di variazione della compagine dei Fondatori ai sensi degli artt. 5.1 e 5.3. L’aggiornamento dei diritti di voto è predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Fondatori.

11.6 L’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti, che rappresenti la maggioranza dei diritti di voto e delibera a maggioranza dei componenti presenti, che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto espressi dai presenti. Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.

11.7 Alle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l’Organo di controllo.

11.8 Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 12 – Assemblea plenaria

12.1 L’Assemblea plenaria è composta dai Fondatori e dai Partecipanti che, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 199/2021, possano esercitare poteri di controllo sulle CER. I regolamenti di esecuzione dello Statuto disciplinano le modalità ed i limiti della partecipazione all’Assemblea tramite delega. L’Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei Partecipanti o dei Fondatori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di amministrazione o di 1 (uno) membro dell’Organo di controllo. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Partecipanti che, al momento della celebrazione, siano in regola con il pagamento dei contributi previsti e non abbiano comunicato il recesso dalla CER. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti dell’Organo di controllo, il Segretario se nominato.

12.2 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soggetti intervenuti o rappresentati. Ogni Partecipante esprime un solo voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

12.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e la modalità dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni membro a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea. In caso di urgenza o necessità l’avviso di convocazione può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della data fissata per la convocazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i membri dell’Assemblea. L’Assemblea può essere tenuta in presenza, presso la sede o in altro luogo, purché in Italia. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

12.4 L’Assemblea plenaria:

a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell’avanzo di gestione;

b) può approvare mozioni per sottoporre al Consiglio di amministrazione o all’Assemblea dei Fondatori proposte di attività di interesse generale e di attuazione delle finalità della Fondazione;

c) delibera sugli affari e le questioni che gli siano sottoposti dagli altri organi della Fondazione;

d) approva eventuali proposte di modica al Regolamento proposte ai sensi dell’art. 3.3;

e) delibera sui ricorsi avverso le deliberazioni di esclusione o di decadenza assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi del punto 9.5;

f) nomina i componenti dell’Organo amministrativo nei limiti di cui all’art. 14.3, nonché i componenti dell’Organo di Controllo ed il Revisore Legale.

Articolo 13 – Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo

13.1 Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo sono composte dai Fondatori, dai Produttori e dai Consumatori che partecipano alla medesima configurazione di autoconsumo collettivo.

13.2 Ciascuna assemblea delibera sulla ripartizione e sull’utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute per la condivisione di energia elettrica nell’ambito della singola configurazione di autoconsumo collettivo, secondo le previsioni del Regolamento e nel rispetto del vincolo di destinazione ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti per la condivisione degli eventuali importi della tariffa premio eccedentari rispetto alle soglie stabilite all’Appendice B del d.m. n. 414 del 7.12.2023.

13.3 Il funzionamento delle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo è disciplinato dal Regolamento. In via residuale si applicano, in quanto compatibili, le previsioni relative all’Assemblea plenaria.

13.4 Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo possono sottoporre proposte di modifica del Regolamento alla Assemblea dei Fondatori ai sensi dell’art. 3.3, purché tali proposte, se riguardano previsioni di carattere generale, siano approvate da tante Assemblee di autoconsumo che rappresentino la maggioranza delle configurazioni di autoconsumo collettivo attive al momento della formulazione della proposta.

Articolo 14 – Consiglio di amministrazione

14.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri designati per la prima volta nell’atto costitutivo della fondazione. Nei successivi rinnovi i componenti sono nominati secondo le regole che seguono. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 2382 del codice civile.

14.2 L’Assemblea dei Fondatori elegge:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione, nell’ambito di una rosa di nominativi fornita dal Fondatore “Consiglio di Bacino Priula”;

b) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Fondatori.

14.3 L’Assemblea plenaria elegge:

a) un componente scelto tra i Produttori;

b) un componente scelto tra i Consumatori.

14.4. L’Assemblea plenaria designa inoltre un rappresentante degli Ordinari, che partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di parola ma senza voto.

14.5 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, provvede alla loro surrogazione l’assemblea che aveva eletto i componenti cessati. I Consiglieri così nominati decadono con quelli in carica al momento della loro nomina.

14.6 I componenti del Consiglio di amministrazione decadono:

a) per il sopravvenire di una causa ostativa prevista dalle leggi, dalle norme dello Statuto o per la perdita dell’appartenenza alla categoria di partecipanti che ha determinato la nomina ai sensi dell’art. 14.3;

b) per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione. La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di amministrazione.

14.7 Sono causa di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

a) il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;

b) aver arrecato danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;

c) trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito l’interessato.

14.8     Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri dell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli del presente Statuto, al Consiglio di amministrazione spetta di:

a) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione sugli affari di straordinaria amministrazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

b) promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;

c) deliberare la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;

d) deliberare il programma annuale delle attività proposto dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;

e) provvedere all’assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico;

f) deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Consumatori o Produttori, sui casi di recesso, decadenza ed esclusione di singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di amministrazione;

g) predisporre il documento del bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

h) deliberare sull’eventuale quota di partecipazione e sul suo ammontare;

i) nominare al proprio interno il Vicepresidente;

j) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

k) promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;

l) esercitare la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazioni e non espressamente delegati.

14.9 Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

14.10 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo. Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti siano stati informati e non vi si oppongano.

14.11 Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio di amministrazione, redatti a cura del Segretario o, se non nominato, del Consigliere più giovane, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

14.12 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità telematica purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

14.13. L’esecuzione delle deliberazioni spetta al Presidente, ferma la possibilità per il Consiglio di amministrazione, di delegare per l’esecuzione delle proprie deliberazioni o di parte di esse un altro consigliere, con deliberazione a maggioranza e voto positivo del medesimo Presidente.

Articolo 15 – Il Presidente

15.1 Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Fondatori con le modalità di cui all’art. 14.2, lett. a), dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.2 Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, nonché l’assemblea dei Fondatori, l’Assemblea plenaria e le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo, coordinandone i rispettivi lavori.

15.3 Al Presidente è attribuita:

a) la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei fondatori, dell’Assemblea plenaria, delle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo e del Consiglio di amministrazione, per quanto non espressamente delegate dal Consiglio di amministrazione ad altro consigliere;

c) il coordinamento le attività della Fondazione;

d) la vigilanza sull’osservanza dello Statuto.

15.4 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso e sottoponendo gli atti adottati a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

15.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 – Segretario

16.1 Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

16.2 Il Segretario:

a) organizza le riunioni del Consiglio di amministrazione, dell’Assemblea dei fondatori, dell’Assemblea dei partecipanti e delle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo;

b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;

c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;

d) ove incaricato in proposito, supporta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 – Organo di Controllo e Revisore legale

17.1 L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti dell’Organo di controllo sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti, se collegiale, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. L’Organo di controllo viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi dell’Organo di controllo, i componenti sono nominati dall’Assemblea plenaria. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

17.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finanziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, all’Assemblea dei fondatori e a quelle dell’Assemblea plenaria.

17.3 All’Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e alle linee guida ministeriali.

17.4 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea plenaria nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

TITOLO IV – Patrimonio sociale

Articolo 18 – Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito in sede di costituzione dai Fondatori;
  • da conferimento di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi fatti dai membri Fondatori, Produttori, Consumatori o Ordinari;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati e che, con delibera dell’Assemblea plenaria, sono stati destinati espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
  • da contributi attribuiti espressamente al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

18.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei membri e deve essere gestito così da preservarne il valore nel tempo.

Articolo 19 – Fondo di gestione

19.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • da contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea o Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati, che non siano espressamente attribuiti a incremento del fondo di dotazione;
  • dai contributi dei membri della Fondazione a fondo perduto o finanziamenti infruttiferi degli stessi membri della Fondazione;
  • dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • da contributi pubblici erogati per il sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 199/2021 per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
  • da altri ricavi compatibili con i fini statutari e le finalità sociali, inclusi i ricavi di vendita dell’energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti da altri servizi che siano previsti dall’oggetto sociale della Fondazione.

19.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione ai membri della Fondazione, Fondatori, Produttori, Consumatori o Ordinari, ai lavoratori, collaboratori o altri componenti degli Organi sociali. L’attribuzione ai Partecipanti di parte della tariffa incentivante ricevuta dalla Fondazione quale referente delle Configurazioni di Autoconsumo ai sensi di legge e di Regolamento non costituisce distribuzione di utili.

Articolo 20 – Esercizio finanziario

20.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio si conclude il 31 dicembre 2025. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

20.2 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

20.3 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua durata, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati rispetto a qualsiasi altro utilizzo per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale e, secondariamente, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

20.4 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all’Assemblea plenaria per l’approvazione un bilancio d’esercizio redatto secondo le norme e i principi contabili tempo per tempo vigenti rispettandosi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni del codice civile per le società di capitali.

20.5 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

TITOLO V – Scioglimento e liquidazione

Articolo 21 – Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

21.1 Salvo che la legge disponga diversamente, la Fondazione può essere sciolta esclusivamente dalla competente autorità governativa, su proposta assunta con deliberazione adottata all’unanimità dall’Assemblea dei Fondatori, ratificata a maggioranza semplice dall’Assemblea plenaria, sentito il parere dell’Organo di Controllo. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri per gestire la fase della Liquidazione. È fatta salva l’applicazione delle norme di legge relative allo svolgimento della fase di liquidazione ed ai poteri dell’Autorità di controllo.

21.2 Il patrimonio residuo è devoluto ai Comuni partecipanti, in proporzione ai rispettivi abitanti, perché sia utilizzato per fini di pubblica utilità analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione, sentito l’organo di controllo di cui alla L. n. 196/2009.

TITOLO VI – Disposizioni generali Articolo 22 – Libri sociali

22.1 La Fondazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) l’elenco dei Fondatori;

b) l’elenco dei Partecipanti alla CER;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori;

d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee plenarie;

e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo;

Torna in alto