Regolamento

Articolo 1
Requisiti per l’adesione alla CER

  1. La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile Priula è aperta a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti di legge e di Statuto.
  2. Per l’adesione nella categoria dei Membri Produttori, è necessario che l’interessato dimostri di possedere un impianto fotovoltaico entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall’origine per essere incluso nella CER.

Articolo 2
Requisiti dell’istanza di adesione

  1. L’istanza di adesione alla CER è presentata dall’interessato al Consiglio di Amministrazione utilizzando l’apposito Modulo di Adesione, approvato dallo stesso, unitamente a tutta la documentazione tecnica, necessaria a valutare la compatibilità del soggetto rispetto al bilanciamento di produzione e consumo all’interno della Configurazione di Autoconsumo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l’adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto.
  3. L’istanza di adesione alla CER come “Produttore” o come “Consumatore” si intende comprensiva della domanda di inclusione nelle configurazioni di autoconsumo collettivo di cui la CER è referente nel cui ambito di cabina primaria si trovano i POD e gli impianti indicati dall’istante.
  4. La richiesta di passaggio da una categoria di Membri all’altra è esaminata dal Consiglio di Amministrazione come una nuova domanda.
  5. L’istanza di adesione alla CER come “Ordinario” deve essere presentata come da modulo di adesione

Articolo 3
Requisiti dell’istanza di adesione

  1. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull’ammissione dell’interessato, secondo le norme di legge e Statuto.
  2. Nel caso in cui i dati di produzione, consumo e autoconsumo forniti risultino incompatibili con la categoria per la quale è stata chiesta l’ammissione, il Consiglio di Amministrazione può assegnare al proponente un termine entro cui modificare la richiesta di adesione.

Articolo 4
Produttori terzi

  1. È consentita l’ammissione nelle configurazioni di autoconsumo diffuso gestite dalla CER Priula di Produttori Terzi (o Produttori Esterni), così come previsto dal §1.2.2.4 delle Regole Operative del GSE.
  2. L’inserimento nelle configurazioni di autoconsumo di Produttori Terzi avviene sulla base di accordi di diritto privato, approvati dal Consiglio di Amministrazione, con i quali il Produttore Terzo conferisce mandato alla CER perché l’energia elettrica immessa in rete dai propri impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa da una configurazione di autoconsumo diffuso.

Articolo 5
Quote di Adesione

  1. I Membri sono tenuti a versare – ove previste – le Quote di Adesione e le Quote di Gestione come stabilite con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Quote di Adesione: sono le quote di adesione iniziali, calcolate per ciascun POD inserito in configurazione, dovute al momento dell’iscrizione alla CER e sono comunicate ai nuovi Membri al momento della richiesta di adesione. Il versamento della Quota di Adesione, relativo ad ogni singolo POD, deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione. Nel caso entro i 60 giorni non venga effettuato il versamento di quanto dovuto, la domanda decade.
  3. Se dovuto, l’importo delle Quote di Gestione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai Membri entro il 15 novembre dell’anno precedente. In mancanza di comunicazione entro tale data, esso si intende determinato nella misura prevista per l’anno precedente. Il versamento della Quota di Gestione deve essere effettuato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
  4. Le Quote di Adesione e Gestione devono essere versate con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.
MembroCER PRIULAQuota di Adesione a PODCosto pratica GSE
ConsumatoreResidenziale intestatario di contatore fino a 6 kW0 €20 €
Enti, Associazioni o soggetti non titolari di P. IVA intestatari di contatore con potenza fino a 6 kW0 €20 €
Residenziale intestatario di contatore superiore ai 6 kW20 €20 €
Enti, Associazioni o soggetti non titolari di P. IVA intestatari di contatore con potenza superiore ai 6 kW20 €20 €
Titolari di P. IVA intestatari di contatore fino a 6 kW0 €20 €
Titolari di P. IVA intestatari di contatore con potenza superiore ai 6 kW20 € +1€ per ogni kW di potenza impegnata oltre i 6 kW30 €
ProduttorePotenza fino a 6 kW0 €30 €
da 6 kW a 20 kW20 €30 €
20 kW < P <= 200 kW50 €30 €
200 kW < P <= 500 kW100 €+ 1 € per ogni kW di potenza installata oltre i 200 kW30 €
P > 500 kW500 € + 1 € per ogni kW di potenza installata oltre i 500 kW30 €

N.B. Per l’anno 2025 e 2026 i costi di gestione pratica GSE (istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo), per i nuovi Membri Consumatori per cui la Quota di Adesione è nulla, vengono interamente sostenuti dalla Fondazione CER PRIULA.

Articolo 6
Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia e Mandato al Referente

  1. Con il presente Regolamento, approvato in esecuzione dello Statuto, sono disciplinati la destinazione e l’utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell’energia (gli “Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia”), i quali sono costituiti da:
    1. la Tariffa Premio Incentivante (“TIP”) riconosciuta dagli artt. 8, 30 e 31 del d.lgs. 199/2021, dall’Allegato A della Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL (il “TIAD”), dal Decreto M.A.S.E. n. 414 del 07.12.2023 (“Decreto CACER”), dalle Regole Operative GSE (Allegato 1 Decreto M.A.S.E. n. 22 del 23.02.2024), e loro successive modifiche ed integrazioni, e calcolata sulla base di quanto stabilito dall’Allegato 1 al Decreto CACER. Tale Tariffa Premio Incentivante è composta da: Quota Fissa, Quota Variabile e Correttivo Geografico (Allegato 1 al presente Regolamento);
    1. il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (“Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata”) che è determinato ai sensi dell’art. 6 del TIAD secondo i coefficienti stabiliti annualmente da ARERA.
  2. Per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31 del d.lgs. 199/2021, la CER potrà detenere – ai sensi dell’art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD – impianti di Membri della CER ovvero, ove consentito, di terzi, a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione. I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER e gestiti dalla stessa quale Produttore saranno destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione come previsti dallo Statuto. Per tutti gli altri impianti di produzione detenuti dalla CER, ma in relazione ai quali la stessa non risulti essere Produttore, i ricavi della vendita dell’energia saranno destinati al produttore o al produttore terzo.
  3. La CER è mandataria di tutti i suoi Membri al fine della richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso ai sensi del TIAD. Con l’istanza di adesione, i Membri nominano la CER, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Referente della CER medesima in conformità a quanto previsto dall’art. 1.1, lett. hh), del TIAD. Il Referente sarà responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.
  4. Conformemente a quanto sancito dall’art. 1.1, lett. hh) ult. co. del TIAD, la CER può dare mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo – il quale acquisirà il titolo di Referente – per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui all’art. 1.1, lett. jj) del TIAD, per il trattamento dei dati e per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio, comprensivo della gestione del Portale del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso (di seguito “Portale”), nonché dello scambio elettronico dei relativi documenti, a nome e per conto della CER. In qualità di mandatario senza rappresentanza della CER, il Referente avrà, in nome e per conto della CER, ogni potere e facoltà per la gestione tecnica e amministrativa del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso. Tra tali poteri rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    1. la richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso;
    1. la sottoscrizione e l’invio di atti e documenti per l’attivazione del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso;
    1. la sottoscrizione del Contratto per l’attivazione del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso;
    1. la comunicazione delle modifiche riguardanti la CER;
    1. la gestione delle comunicazioni con il GSE a Portale;
    1. l’emissione delle fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
    1. l’intestazione delle fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.
  5. Conformemente a quanto sancito dall’art. 1.1, lett. hh) ult. co. del TIAD, Il mandato senza rappresentanza a un soggetto terzo ha durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in ogni momento dalla CER. Resta inteso che, per l’esecuzione delle attività previste dal mandato, il Referente Terzo potrà servirsi del supporto di eventuali terzi specializzati a mezzo sottoscrizione di appositi contratti di servizio.

Articolo 7
Destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia

  1. La CER Priula è improntata ai valori della solidarietà e della cura del territorio e dell’ambiente. Gli importi derivanti dalla condivisione dell’energia, pertanto, verranno ripartiti mantenendo una quota a favore dei progetti individuati dalla Fondazione e dai suoi Membri quali particolarmente meritevoli di supporto.
  2. I proventi oggetto di destinazione derivanti dalla corresponsione della tariffa incentivante in ragione della condivisione dell’energia elettrica sono ripartiti, nell’ambito di ciascuna cabina primaria. In conformità a quanto previsto dall’art. 13.2 dello Statuto, le singole assemblee di configurazione di autoconsumo deliberano a quali, tra i progetti proposti dai Comuni soci, conferire la quota degli incentivi destinati a Finalità Statutarie.
  3. Ciò premesso è intenzione della Fondazione ripartire gli importi derivanti dalla condivisione dell’energia come di seguito indicato:
    1. in favore dei PRODUTTORI: destinando il 95% della Quota Variabile della TIP al Membro produttore che sia nella disponibilità di un impianto inserito nella Configurazione di Autoconsumo Diffuso (CAD) della CER così come stabilito al successivo art. 8. Anche al Produttore Terzo che sia nella disponibilità di un impianto inserito nella configurazione di autoconsumo diffuso della CER così come stabilito al successivo art. 8 sarà riconosciuto il 95% della tariffa variabile. Resta inteso che ai Produttori che abbiano avuto accesso a contributi in conto capitale, a fronte della minor TIP riconosciuta per legge alla CER in relazione all’energia condivisa dai loro impianti (cfr. Allegato 1 al Decreto CER), non verrà riconosciuto alcun importo;
    1. in favore della FONDAZIONE: il 100% del Correttivo Geografico della TIP, il 100% del Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, il 10% della Quota fissa del TIP e il 5% della Quota variabile della TIP, al fine di coprire i costi per il funzionamento della CER secondo il relativo contratto di servizio e perseguire le finalità indicate nello Statuto;
    1. in favore delle Finalità Statutarie individuate dalle singole configurazioni di autoconsumo: il 15% della Quota fissa della TIP;
    1. in favore dei CONSUMATORI: il 75% della Quota fissa della TIP secondo quanto stabilito al successivo art. 8. Al momento dell’adesione, i Membri consumatori possono indicare la volontà di destinare la propria quota di incentivo alle Finalità Statutarie. La decisione, comunicata per iscritto in fase di adesione, può essere revocata, sempre per iscritto, in qualsiasi momento e avrà effetto a far data dall’anno successivo;
    1. In sede di adesione alla CER Priula con la qualifica di Consumatori, ai Comuni, sul territorio della configurazione al cui interno si trova il Comune, sono stati o verranno realizzati impianti FER, su siti pubblici o di proprietà di soggetti a controllo pubblico, oggetto di intervento di recupero ambientale, con finanziamenti ottenuti mediante l’intermediazione di uno dei Comune facenti parte della configurazione, è riconosciuta la facoltà di chiedere – oltre alla quota spettante come Consumatori – anche la quota destinata al Finalità Statutario in proporzione al loro contributo alla generazione dell’incentivo TIP stesso. Tale opzione è valida fino alla rinunzia, da comunicarsi via PEC a cura del Comune alla Fondazione CER Priula;
    1. Per ogni configurazione di autoconsumo è ammessa l’ammissione in configurazione di non più di un impianto di potenza massima pari a 20 kW realizzato da Comuni o Enti Pubblici con contributi in conto capitale per una quota superiore al 40 % del costo dell’impianto FER. In questi casi, è richiesto al Membro Produttore il pagamento della Quota di Adesione pari a 20 €, della quota relativa al Costo pratica GSE e al corrispettivo annuo dovuto al GSE per l’impianto di produzione.

La CER assicura in ogni caso che l’eventuale importo della Tariffa Premio Eccedentario (rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nella percentuale di cui all’Appendice B delle Regole Operative) sia destinato ai soli Membri Consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali, aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti. I criteri di suddivisione e destinazione saranno definiti dalle singole Assemblee di Configurazione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento esecutivo.

Alle Assemblee di Configurazione è demandata anche la decisione sulla redistribuzione dell’eventuale incentivo non erogato a favore dei Soci Produttori o Produttori Terzi che hanno beneficiato di contributi in conto capitale.

  • In caso di impianti di Membri della CER o di terzi detenuti dalla CER per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell’art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, la messa a disposizione dell’energia prodotta sarà regolata da accordi tra la CER e il produttore Membro o terzo.

Articolo 8
Ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia

  1. Per ciascun esercizio, sono ammessi alla ripartizione dei proventi oggetto di destinazione esclusivamente i Membri la cui adesione sia risultata efficace entro il 30 giugno del medesimo esercizio e che risultino in possesso della qualifica di Membri alla data di approvazione del bilancio.
  2. La restituzione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della CER ai Membri/Produttori Terzi avverrà tramite versamenti da parte della CER, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile. La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia destinata ai singoli Membri/Produttori Terzi in applicazione di quanto previsto all’art. 7, par. 1 sarà determinata secondo criterio proporzionale, tenendo conto dell’apporto di ciascun Membro alla condivisione dell’energia.
  3. La quota destinata a ciascun Membro/Produttore Terzo sarà pertanto determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica immessa (Produttori) e prelevata (Consumatori) da ciascun Membro/Produttore Terzo nel corso dell’anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti nella disponibilità della CER. L’energia prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER viene calcolata in base ai dati forniti dal GSE o, in assenza, alle stime effettuate – anche tramite i dati acquisiti attraverso i dispositivi installati dalla CER e/o dai Membri/Produttori Terzi – dal soggetto cui è demandata la gestione della CER. In tal caso, l’eventuale rendicontazione a consuntivo avverrà in base ai dati forniti dal GSE quando saranno resi disponibili.
  4. La CER provvederà, al termine di ciascun anno al calcolo degli importi spettanti a ciascun Membro. Tale importo verrà pagato, dalla CER ai Membri, in conformità al regime fiscale applicabile, entro 60 giorni dalla ricezione del consuntivo e del relativo pagamento da parte del GSE. La CER si riserva la possibilità di erogare acconti sugli importi spettanti ai singoli membri in base a criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione.
  5. L’importo verrà erogato al raggiungimento di una somma minima pari a 8 €. Nel caso di importi inferiori a 8 euro, i versamenti saranno accantonati e corrisposti in un’unica soluzione, unitamente ai versamenti degli anni successivi, al raggiungimento di tale soglia; nel caso di perdita della qualifica di Membro, gli accantonamenti sono destinati a riserva disponibile della CER.

Articolo 9
Recesso, decadenza ed esclusioni

  1. Ai fini di Recesso, decadenza ed esclusione dei partecipanti, vale quanto previsto dall’Art. 9 dello Statuto.

Articolo 10
Corrispettivi

  1. La CER provvederà ogni anno al pagamento del corrispettivo dovuto al GSE a copertura dei costi gestionali ed operativi così come stabilito dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024. Il corrispettivo è dovuto su base annua e viene direttamente compensato dal GSE sulle somme erogate.
  2. L’importo spettante ai singoli Membri verrà erogato dalla CER al netto del Corrispettivo da pagarsi annualmente al GSE sugli impianti di produzione. Il valore del corrispettivo è riportato nell’Allegato 2 al presente regolamento Esecutivo.

Articolo 11
Assemblea Plenaria e Assemblee di Configurazione di autoconsumo collettivo

  1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 12.1 dello Statuto, si prevede che all’Assemblea Plenaria partecipano i Fondatori e i Partecipanti che, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 199/2021, esercitano poteri di controllo sulle CER. Ciascun Fondatore e Partecipante può essere portatore al massimo di una delega di voto indistintamente da parte di altro Fondatore o Partecipante.
  2. Gli stessi principi che regolano l’Assemblea Plenaria, sia di carattere generale che di modalità di partecipazione tramite delega, vengono applicati alle singole Assemblee di Configurazione.
  3. È facoltà del Presidente della Fondazione delegare un componente del Consiglio di amministrazione come Presidente delle Assemblee di Configurazione di Autoconsumo collettivo.

Articolo 12
Adozione

  1. Il presente Regolamento è stato adottato dall’Assemblea dei Fondatori nella seduta [………………………………………..].
  2. I Produttori non Membri i cui impianti sono detenuti dalla CER per le finalità di cui all’art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.


ALLEGATO 1
DETERMINAZIONE TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE TIP

Si riporta di seguito quanto previsto dall’Allegato 1 _ Decreto M.A.S.E. n. 414 del 07.12.2023 (“Decreto CACER”).

Potenza Impianto (P)TIP Quota FissaTIP Quota VariabileCorrettivo geografico
P < 200 kW80 €/MWh40 €/MWh*10 €/MWh per impianti ubicati nella zona di mercato Nord Italia
200 kW < P < 600 W70 €/MWh40 €/MWh*
P > 600 W60 €/MWh40 €/MWh*

(*) importo massimo riconosciuto soggetto a variazione in funzione del prezzo zonale di mercato dell’energia elettrica

Nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall’articolo 6, comma 1 del presente decreto CACER, la tariffa spettante è determinata come segue:

TIP Conto Capitale = Tip * (1 – F)

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

ALLEGATO 2
CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI GESTIONALI E OPERATIVI DEL GSE

Il corrispettivo a copertura dei costi gestionali ed operativi dovuto al GSE è stabilito dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024.

La tariffa da corrispondere è composta da un corrispettivo fisso e da un corrispettivo variabile sulla base della potenza del singolo impianto/unità di produzione facente parte della configurazione, richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti come riportato nella tabella sottostante.

Potenza Impianto kWCorrispettivo Fisso €/annoCorrispettivo Variabile €/anno/kW
P < = 3 kW0 €0 €
3 kW < P ≤ 20 kW15 €0 €
P > 20 kW15 €1 €

Le tariffe di cui sopra sono dovute su base annua e riconosciute al GSE mediante compensazione delle somme erogate.

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